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Risarcimento danni da sinistro stradale: il danneggiato deve collaborare con l'assicurazione

Risarcimento danni da sinistro stradale: il danneggiato deve collaborare con l'assicurazione
In caso di sinistro stradale, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1829 del 25 gennaio 2018 ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto che aveva agito in giudizio nei confronti del conducente di un’autovettura e della relativa compagnia assicurativa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per un sinistro stradale.

Nello specifico, il soggetto in questione evidenziava di essere stato investito da un’autovettura, mentre si trovava a bordo della propria bicicletta.

Il giudice di pace di Trieste rigettava la domanda risarcitoria proposta dall’attore e la sentenza veniva confermata anche dal Tribunale della stessa città, il quale evidenziava come il danneggiatonon avesse messo la propria bicicletta a disposizione della compagnia assicuratrice per un'ispezione anteriore all'inizio della lite”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il soggetto in questione aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Osservava il ricorrente, in proposito, che le prove raccolte in corso di causa dimostravano inequivocabilmente che “l'assicurazione disponeva di tutti gli elementi necessari per formulare un'offerta conciliativa” e che egli aveva trasmesso alla stessa “una comunicazione con cui espressamente si indicava il luogo in cui il veicolo poteva essere esaminato”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal danneggiato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, come, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, fosse effettivamente emerso che, “a fronte della richiesta di mettere a disposizione la bicicletta, per consentire alla compagnia assicuratrice di procedere alla completa ricostruzione dell'accaduto (confrontando i segni del sinistro con quelli sulla vettura assicurata)”, vi fosse stata “completa inerzia, ed anzi rifiuto da parte del danneggiato”.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che l’accertato “rifiuto del danneggiato di mettere a disposizione della compagnia assicuratrice il mezzo coinvolto nel sinistro” aveva “impedito alla compagnia di operare le sue valutazioni, tanto più necessarie nel contesto di un sinistro senza testimoni diretti, il cui quadro si è rivelato nel successivo giudizio quantomai incerto, quantomeno nella sua effettiva dinamica”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ciclista danneggiato, confermando integralmente la sentenza impugnata, sulla base del principio di diritto secondo cui, “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore”, ai sensi dell’art. 145 del Codice delle assicurazioni private, “l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private”.



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