(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che domanda la condanna dell'assicuratore del responsabile al risarcimento del danno oltre il limite del massimale incombe esclusivamente l'onere di dedurre il ritardo dell'assicuratore nella liquidazione del danno, mentre grava sull'assicuratore l'onere di eccepire e provare la non imputabilitą del ritardo medesimo.