(massima n. 1)
La condizione di proponibilitą della domanda risarcitoria, prevista dall'art. 22 L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve ritenersi soddisfatta dalla previa richiesta di risarcimento all'assicuratore formulata da un legale in nome e per conto dei genitori di un danneggiato minorenne, non rilevando che il giudizio sia stato instaurato successivamente al raggiungimento della maggiore etą da parte di quest'ultimo, cui non incombe alcun onere di reiterare la richiesta.