(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligazione dell'assicuratore, nei confronti del terzo danneggiato che abbia fatto richiesta del risarcimento ai sensi dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, integra un debito pecuniario, come tale soggetto al principio nominalistico, in quanto ha ad oggetto la corresponsione a detto terzo non del risarcimento del danno arrecato dall'assicurato, ma dell'indennizzo a quest'ultimo dovuto in base al contratto di assicurazione, nel limite del massimale pattuito. La suddetta obbligazione conserva la natura di debito di valuta anche dopo il sessantesimo giorno successivo alla richiesta del danneggiato, ma il decorso di questo termine, senza che l'assicuratore provveda a versare al danneggiato quanto dovuto (in difetto di valide giustificazioni), comporta, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., che l'assicuratore medesimo č tenuto agli interessi moratori ed al risarcimento dell'eventuale maggior danno che venga dedotto e provato, e tale ulteriore obbligo sussiste anche oltre i limiti del suddetto massimale, trattandosi di debito che ha una causa propria e distinta da quella del contratto di assicurazione (derivando dal colpevole inadempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo).