Cass. civ. n. 2157/2022
Poiché l'obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell'una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell'altra.
Cass. civ. n. 24113/2015
La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio, purché i fatti su cui essa fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo.
Cass. civ. n. 10955/2014
Il creditore che, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca a sua volta l'esistenza, da parte del debitore, di una rinuncia tacita alla prescrizione stessa, deve dimostrare non solo il compimento di fatti esplicitanti una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che i fatti medesimi siano stati posti in essere dal soggetto in cui favore la prescrizione sia maturata, e cioè dal soggetto che ha acquisito il diritto a farla valere e, quindi, anche a rinunciare ad essa. Ne consegue che, ove la prescrizione sia maturata in favore di un ente pubblico che l'abbia ritualmente eccepita, il creditore che, a sua volta, ne controeccepisca la rinuncia deve provare anche che il comportamento esplicitante la volontà abdicativa sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo la normativa vigente al momento di tale comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione ovvero a rinunciarvi. (Omissis).
Cass. civ. n. 18425/2013
La rinunzia alla prescrizione è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo. Ne consegue che la mera dichiarazione del proprietario del fondo servente, resa al momento dell'acquisto del bene, avente ad oggetto la conoscenza dell'esistenza della servitù (nella specie di lume di grotta) non vale ad integrare rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione del diritto stesso.
Cass. civ. n. 21248/2012
Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un assicuratore privato, di pagamento dell'indennizzo per motivi diversi dal decorso del termine di prescrizione).
Cass. civ. n. 7527/2012
La prescrizione presuntiva, anche se fondata su di una presunzione, non è un mezzo di prova, ma incide direttamente sul diritto sostanziale limitandone la protezione giuridica, in modo per sua natura non diverso, anche se più limitato, rispetto a quello derivante dalla prescrizione ordinaria, ed è pertanto regolata dagli stessi principi. Ne consegue che è applicabile alla prescrizione presuntiva il principio della rinunciabilità della prescrizione di cui all'art. 2937 c.c., e che la rinuncia può risultare anche tacitamente, purché vi sia una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.
Cass. civ. n. 3883/2012
La rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione proposta "ex adverso" può essere desunta dalle difese svolte dal procuratore della parte, senza che possa rilevare in contrario la mancanza di potere dispositivo nel procuratore alle liti, poiché ciò vale per la rinuncia espressa, ma non per le conseguenze che possono derivare per implicito dalla linea difensiva adottata dal difensore, il quale, nell'adempimento del mandato conferitogli, sceglie in piena autonomia la condotta tecnico - giuridica ritenuta più confacente alla tutela del proprio cliente.
Cass. civ. n. 99/2011
La rinuncia tacita a far valere la prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita la univoca volontà di non sollevare la relativa eccezione; pertanto, se la parte si difende nel giudizio di primo grado sul merito della causa senza eccepire preliminarmente la prescrizione, non per questo tale condotta assume la valenza di un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di sollevare tale eccezione, la quale, oltretutto, nella vigenza del testo originario dell'art. 345 c.p.c. - applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - poteva essere dedotta per la prima volta anche in appello.
Cass. civ. n. 16379/2009
La rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 c.c., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 c.c., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del "quantum".
Cass. civ. n. 13870/2009
La rinuncia alla prescrizione - espressamente prevista dall'art. 2937 c.c. - è un negozio unilaterale non recettizio, la cui validità ed efficacia prescinde dalla conoscenza che ne abbia iI soggetto interessato, essendo necessario soltanto che la volontà del rinunciante risulti in modo inequivocabile.
Cass. civ. n. 14748/2002
Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta — senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione — con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, terzo comma, c.c.
Cass. civ. n. 14091/2001
Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sonetto da congrua e logica motivazione.
Cass. civ. n. 7409/1999
L'invio, da parte dell'ente espropriante, di missive con le quali si riconosca l'obbligo, nei confronti del privato, di corresponsione dell'indennità di espropriazione (in realtà non dovuta, per essere la proprietà del suolo passata all'ente in forza di occupazione acquisitiva ed in mancanza di un legittimo decreto di esproprio), invitandosi, nel contempo, la controparte ad un bonario componimento della vertenza, può integrare gli estremi della fattispecie della rinuncia tacita alla prescrizione (quinquennale) del diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva.
Cass. civ. n. 8304/1996
La rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 c.c., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e cioè essere non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto. Ne consegue che non può configurarsi rinuncia tacita nel caso in cui il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese avanzate dalla controparte, giacché il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l'esistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario, l'intervenuta prescrizione.
Cass. civ. n. 3672/1988
Al fine di stabilire se un determinato comportamento del debitore integri rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937 c.c., per incompatibilità con la volontà di avvalersi della relativa eccezione (nella specie, in tema di indennizzo assicurativo per infortunio, convocazione dell'assicurato da parte dell'assicuratore per sottoporlo a visita medica), occorre fare riferimento all'obiettiva consistenza di detto comportamento ed alle circostanze nelle quali è stato posto in essere, mentre resta irrilevante l'eventuale ignoranza del debitore medesimo in ordine alla maturazione del termine prescrizionale (così come non influisce tale ignoranza sul principio dell'irreperibilità di quanto pagato in adempimento di un debito prescritto, ai sensi dell'art. 2940 c.c.).