(massima n. 1)
Il possesso ad usucapione non è interrotto dall'attività del convenuto diretta a conseguire il rigetto della domanda dell'attore che abbia ad oggetto l'accertamento giudiziale dell'inefficacia del titolo di acquisto dello stesso convenuto, giacché ai fini della suddetta interruzione è idonea solo la proposizione di una specifica domanda giudiziale diretta al recupero del possesso.