(massima n. 1)
In tema di possesso ad usucapione, con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge ne elenca tassativamente gli atti interruttivi. Ne consegue che, non essendo compresa in tale elenco, la comparsa di risposta con cui il convenuto nel giudizio possessorio contesta semplicemente l'altrui possesso senza proporre, a sua volta, alcuna specifica domanda diretta a rivendicare la proprietà o il possesso dello stesso bene, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapire. Ed in contrario non rileva il divieto di proporre giudizio petitorio nel giudizio possessorio, previsto dall'art. 705 c.p.c. antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, giacché l'esercizio di tale azione, ancorché irritualmente esperita, sul piano sostanziale è idoneo ad interrompere l'usucapione, costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione.