(massima n. 1)
L'effetto interruttivo della prescrizione a seguito dell'introduzione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo si produce soltanto rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo č demandato, nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere.