(massima n. 2)
Il decreto di espropriazione č idoneo a fare acquisire la proprietā piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino a svolgere sulla cosa attivitā corrispondente all'esercizio del diritto di proprietā, la notifica del detto decreto comporta la perdita dell'"animus possidendi", con la conseguenza che, ai fini della configurabilitā di un nuovo possesso "ad usucapionem", č necessario un atto di "interversio possessionis". (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2013).