(massima n. 1)
L'azione petitoria, ancorché irritualmente esperita nel corso del giudizio possessorio nonostante il divieto posto dall'art. 705, primo comma, c.p.c., sul piano sostanziale č idonea ad interrompere l'usucapione a norma degli artt. 1165 e 2943 c.c., costituendo esercizio del diritto di proprietā e manifestazione della volontā del suo titolare di evitarne la perenzione.