(massima n. 1)
L'azione di reintegrazione č idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", anche qualora venga respinta per tardivitā, atteso che, per l'effetto interruttivo, non rileva l'esito dell'azione, ma la volontā di riacquistare il possesso mediante un atto valido ad instaurare il giudizio.