Cass. civ. n. 20733/2012
Ai sensi dell'art. 882, primo comma, c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. Ne consegue che, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l'altro può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.
Cass. civ. n. 17899/2003
La ricostruzione del muro comune, ove comunque necessaria, deve essere eseguita previo consenso di tutti i comproprietari, salvo che non ricorrano ragioni di urgenza, la cui insussistenza, in mancanza del consenso di tutti i comproprietari, rileva esclusivamente, al fine della ripartizione delle spese, restando escluso che, in detta ipotesi, il giudice possa ordinare la demolizione ed il ripristino dell'opera, qualora ne sia stata accertata la necessità.
Cass. civ. n. 3089/1994
Mentre l'onere delle spese di riparazione e ricostruzione del muro comune per quelle cause di deterioramento dipendenti dal suo uso normale è, ai sensi dell'art. 882 c.c., a carico di tutti i comproprietari, in proporzione del diritto di ciascuno, e si trasferisce, perciò, in capo a chiunque sia proprietario della cosa nel momento in cui si presenta la necessità della riparazione o della ricostruzione, l'onere delle spese provocate dal fatto di uno dei partecipanti, essendo connesso alla responsabilità personale di questo, grava esclusivamente sul soggetto che vi ha dato causa e non si trasferisce, quindi, solo a causa del trasferimento del diritto reale, al condomino che gli è succeduto.
Cass. civ. n. 940/1973
Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di coloro che vi hanno diritto, in proporzione di tale diritto ed indipendentemente sia da ogni interesse particolare che il ricostruttore possa avere, perché l'obbligo della ricostruzione sorge dalla necessità di essa,
fundi nomine, sia dall'eventuale consenso dell'altro condomino, purché, beninteso, la spesa non sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, non si tratti di sopraelevazione pregiudizievole per il muro stesso o per l'analogo diritto del condomino. Pertanto, nel caso — possibile specialmente nelle zone sismiche, date le particolari prescrizioni tecniche colà vigenti — in cui pur dovendosi ricostruire un muro comune perché pericolante, la sua ricostruzione comporti particolari e più dispendiosi accorgimenti per le esigenze di uno dei due fabbricati contigui e precluda al vicino la possibilità di analoga utilizzazione, vi è un doppio motivo per la discriminazione dell'onere delle spese, l'uno relativo alla causa della maggiore spesa, l'altro corrispondente alla compressione delle facoltà di godimento.