(massima n. 1)
Il diritto alla provvigione di cui all'art. 1754 del codice civile sorge quando possa ritenersi concluso un affare, che, nel linguaggio comune, è l'equivalente del contratto, anche se il legislatore ha voluto utilizzare l'espressione "affare" in contrapposizione a "contratto"; pertanto, un affare può ritenersi concluso quando si verificano gli estremi di cui all'art. 1321 del codice civile, e cioè quando sia stato concluso un contratto che presenti i requisiti essenziali per la sua validità. (Fattispecie in cui il diritto alla provvigione è stato ritenuto spettante in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria).