Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 15865del 15 dicembre 2000
(1 massima)
(massima n. 1)
La sospensione dei termini di prescrizione disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasione di calamitā naturali, č rilevabile d'ufficio ed č deducibile senza limitazioni nel giudizio di cassazione.