(massima n. 1)
In tema di responsabilitā per esercizio di attivitā pericolosa (nella specie, produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dell'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico la prova del quale incombe al danneggiato tra l'esercizio dell'attivitā e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilitā rispetto ad un evento che non č ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilitā ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalitā con l'esercizio dell'attivitā pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilitā del fatto all'esercente. Il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito ed č incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato.