Questo principio risponde alla necessità di assicurare una sia pure parziale autonomia alla persona che, sebbene ancora versi in minore età, tuttavia divenendo capo di un gruppo familiare, con tutti i poteri e le funzioni inerenti a questa sua qualità, deve essere in grado di adempiere ai propri compiti, partecipando direttamente al commercio giuridico; l'essere addivenuto d'altra parte ad un atto così importante, fa presumere una certa maturità nel minore.
La disposizione contenuta nell'art. 390 non soffre eccezioni, quindi alla emancipazione legale, che deve considerarsi come un effetto riflesso del matrimonio compiuto dal minore, non si può opporre né il genitore esercente la responsabilità genitoriale, né il tutore, né alcun altro soggetto.