(massima n. 1)
La pendenza di un procedimento penale per un reato la cui cognizione può influire sulla decisione di un giudizio civile da instaurare per la tutela di un diritto non sospende il decorso della prescrizione del diritti stesso, non rientrando tale circostanza tra le cause di sospensione dei termini prescrizionali tassativamente indicate dagli artt. 2941 e 2942 c.c.