Contro chi non può agire non decorre la prescrizione
Il primo requisito della prescrizione è l'esistenza di un diritto che si possa esercitare: se, quindi, tale diritto, per un periodo di tempo, non si può esercitare, la decorrenza della prescrizione è sospesa. La sospensione si ha solo nei casi tassativamente previsti dalla legge: il legislatore ha individuato, infatti, delle ipotesi nelle quali è impossibile o particolarmente arduo esercitare il diritto (minore o interdetto, nel periodo in cui sono privi di rappresentante legale; militare in guerra; etc).