(massima n. 2)
In tema di prescrizione dell'azione di responsabilitą degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di societą di capitali, l'art. 2941 n. 7 c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.