(massima n. 1)
In tema di responsabilità degli amministratori delle società di capitali la relativa disciplina è applicabile anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto; ne consegue che, accertato il predetto inserimento dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative dell'ente, si ha sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione di responsabilità prevista per gli amministratori finché sono in carica, ai sensi dell'art. 2941 n.7 c.c. (Nella fattispecie la S.C. ha considerato come sintomi utilizzabili per il riconoscimento della figura del cosiddetto amministratore di fatto, il ruolo attivo svolto nella gestione sociale dopo la formale cessazione della carica ed il consistente apporto economico prestato in favore dei dipendenti).