Oggetto dell'espropriazione forzata
L'articolo in esame deve essere posto in relazione con l'articolo 2740, il quale sancisce il principio che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, salve le limitazioni di tale responsabilità patrimoniale, stabilite dalla legge. Come svolgimento di tale principio, l'art. 2910 precisa che il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto non può farsi ragione da sè, ma deve fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Sotto questo aspetto, quindi, l'art. 2910 deve essere altresì considerato come un'applicazione dell'art. 2907 (v. sopra).
Per interpretare compiutamente l’articolo, occorre brevemente sottolineare che la formula del nuovo codice ha posto in rilievo come oggetto immediato del diritto di credito non tanto sia il comportamento personale dell'obbligato, quanto il bene dovuto, onde è possibile realizzare il diritto stesso non solo attraverso l'adempimento dell'obbligo ma altresì attraverso il conseguimento del bene per mezzo dell'espropriazione forzata.
Il creditore, dunque, per conseguire il soddisfacimento del proprio diritto può richiedere la conversione dei beni del debitore in denaro o l'assegnazione dei beni stessi, fino a concorrenza del proprio credito.
L'espropriazione forzata non è esecuzione in forma specifica di un'obbligazione pecuniaria, surrogantesi all'obbligazione generica originaria ; essa dà in ogni caso un
aliud pro alio, in quanto l'oggetto del debito va distinto concettualmente dall'oggetto della responsabilità, anche se in concreto essi possono coincidere (espropriazione per obbligazioni in denaro). Non è possibile in questa sede svolgere appieno tutta la teoria del processo esecutivo, tuttavia articolo in esame impone che si profili almeno il problema dell'azione esecutiva.
Il diritto del creditore all'esecuzione
La dottrina più recente ha escluso che sia il creditore che espropria il debitore, che venda, cioè, invece del debitore. Anche l'art. 2910 non dà alcun appiglio alla teoria secondo la quale il creditore, attraverso l'espropriazione forzata, realizzerebbe un diritto di pegno generale sui beni del debitore. Il creditore non ha, dunque, alcun « diritto di vendere » ma, se mai, un
diritto di far vendere. Ora, come s'è già osservato sopra all'art. 2907, la possibilità di ottenere quella specifica forma di tutela, che è l'espropriazione forzata, rappresenta una qualità del diritto soggettivo ; il creditore, piuttosto, è munito del potere processuale di mettere in moto il processo e di farlo proseguire fino al suo compimento, in quanto possegga determinati requisiti (v. art. 474 cod. proc. civ.), sui quali non è qui possibile intrattenersi.
Debito e responsabilità
Un ultimo rilievo deve essere fatto per quanto concerne la posizione dei beni del debitore in confronto all'espropriazione promossa dal creditore : questi beni non soggiacciono ad un vincolo sostanziale diverso da quello che li grava in virtù dell'art. 2740. Piuttosto, l’esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore crea nel debitore una responsabilità di carattere processuale, che non ha come suo necessario presupposto un nuovo vincolo giuridico sui beni del debitore a favore del creditore.
L'espropriazione forzata contro il terzo proprietario
Il capoverso integra il disposto del primo comma, enunciando in termini generali il principio, che era già accolto nel vecchio codice (art. 2076 c.c.), in una più ristretta formulazione, riferita al terzo acquirente dell’immobile ipotecato, e che si trova ora espresso nell’
art. 602 del c.p.c..
La nuova disposizione parla di beni di un terzo vincolati a garanzia del credito, precisamente di beni gravati da pegno o ipoteca per un debito altrui (
art. 602 del c.p.c.) e dei beni, la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata perché compiuta in pregiudizio del creditore. Il carattere eccezionale di tali disposizioni porta a escludere l’ammissibilità di un’espropriazione contro altri terzi, considerati da parte della dottrina come responsabili per debito altrui, quali il fideiussore (
art. 2902 del c.c.).