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Articolo 1179 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obbligo di garanzia

Dispositivo dell'art. 1179 Codice Civile

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale [2784, 2808] o personale [1936], ovvero altra sufficiente cautela(1).

Note

(1) Nel novero delle altre cautele può inserirsi, ad esempio, il versamento di una somma a titolo di cauzione.

Ratio Legis

Dopo aver disciplinato in via generale l'istituto della garanzia, l'ultima parte della norma apre alle c.d. garanzie atipiche, cioè quelle non previste espressamente dal codice, ammesse purché garantiscano una cautela adeguata, secondo un parametro accostabile a quello di meritevolezza di tutela di cui all'art. 1322 del c.c..

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Massime relative all'art. 1179 Codice Civile

Cass. civ. n. 410/1977

L'art. 8, comma 1, legge 1 dicembre 1970 n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, il quale consente al giudice di imporre idonea garanzia, reale o personale, a carico del coniuge tenuto agli adempimenti patrimoniali di cui agli artt 5 e 6 della legge n. 898 del 1970, non autorizza anche una pronuncia di scelta e di costituzione diretta di una determinata garanzia. Ne consegue che il giudice, ove intenda esercitare detto potere, può solo ordinare genericamente la prestazione di garanzia, mentre rimane affidata al debitore, ai sensi dell'art. 1179 c.c., la scelta e la concreta costituzione di un'adeguata cautela reale o personale.

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