Terzo acquirente. Trascrizione del titolo di acquisto. Requisiti per la qualità di terzo acquirente. Terzo datore di ipoteca. Facoltà del terzo acquirente e dei creditori ipotecari
L’ipoteca, come diritto reale di garanzia, segue i beni che ne sono gravati presso qualunque persona che li abbia acquistati dal debitore proprietario che li aveva vincolati, di modo che il creditore ipotecario può espropriarli anche presso il terzo acquirente per realizzare il prezzo e soddisfarsi con esso del suo credito, come se questi beni fossero mai usciti dal patrimonio del debitore ipotecario.
Questa persona, diversa dal debitore, contro il quale il creditore può sporgere la sua azione ipotecaria, era indicata, dal codice preesistente, col nome di
terzo possessore. Più propriamente il nuovo codice lo indica per quello che realmente é :
terzo acquirente, ed aggiunge che si deve trattare di un terzo acquirente
che abbia trascritto il suo titolo di acquisto e non sia personalmente obbligato, perchè siccome qui sí tratta, come vedremo, di accordare delle facoltà, al terzo acquirente è chiaro che questo possesso spetta solo a chi è divenuto legittimo proprietario dell' immobile ipotecato anche di fronte ai terzi e che non sia obbligato personalmente al pagamento del debito. Se l'acquirente dell'immobile ipotecato non ha trascritto il suo titolo o se egli è personalmente obbligato al pagamento del debito (p. es. nella qualità di fideiussore o di obbligato in solido), o abbia avuto nel contratto l'obbligo di pagare i creditori ipotecari nei limiti del prezzo dovuto al venditore, nella forma di accollo novativo (art. 1273) o di semplice delegazione (art. 1269), ovvero nella qualità di erede o di legatario con l'onere di pagare il debito ipotecario, il creditore può procedere senz'altro alla espropriazione dell'immobile, perchè, nel caso di mancata trascrizione, il creditore ha il diritto di disconoscere gli effetti dell'alienazione, e negli altri casi, l'assunto obbligo rende il terzo acquirente personalmente obbligato al pagamento integrale del debito.
L'acquisto può essere puro e semplice o sotto condizione. Ma se trattasi di condizione sospensiva, finchè l'effetto traslativo del negozio è sospeso non ricorre l'applicazione dell'articolo in esame, mentre ricorre se trattasi di condizione risolutiva (p. es. compratore di un patto di riscatto) per effetto della quale si è verificato l'effetto traslativo. E parlandosi anziché di
terzo possessore, di
terzo acquirente dell’immobile ipotecato si è eliminata la questione sul punto se il terzo datore d'ipoteca poteva giovarsi delle facoltà di cui parla l'articolo in esame. Il creditore ipotecario non ha contro il terzo acquirente del bene ipotecato che abbia trascritto il suo titolo di acquisto e non sia personalmente obbligato che un solo diritto: quello di espropriarlo. Ma il terzo acquirente può avvalersi di alcune facoltà che la legge gli concede per impedire l’espropriazione, e cioè: 1) pagare i crediti iscritti e i loro accessori, ai sensi dell’
art. 2855 del c.c.; 2) rilasciare l'immobile ipotecato ; 3) fare il giudizio di purgazione delle ipoteche. Se egli non intende di giovarsi di nessuna di queste facoltà, allora si ricade nella norma comune: il creditore procede all’espropriazione dell’immobile.