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Articolo 2929 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Nullità del processo esecutivo

Dispositivo dell'art. 2929 Codice Civile

La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.

Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione(1).

Note

(1) Possono tuttavia rimanere opponibili le nullità relative ai vizi sostanziali (ad esempio, nell'ipotesi in cui venga attestata l'inesistenza del titolo esecutivo), in quanto in questo caso manca il presupposto stesso dell'esecuzione.
Comunque, qualora si accerti un accordo fraudolento tra assegnatario e venditore, potrà opporsi la nullità da questo derivante al creditore pignorante, senza che questa circostanza produca un'estensione degli effetti verso gli altri creditori che siano rimasti estranei alla frode.

Ratio Legis

La disposizione in commento è posta allo scopo di rispondere alla generale esigenza di stabilità e certezza degli effetti, per la quale viene disposta la regola dell'inopponibilità all'acquirente e all'assegnatario delle nullità inerenti agli atti esecutivi anteriori a vendita od assegnazione.

Spiegazione dell'art. 2929 Codice Civile

Nullità del processo esecutivo
In relazione alle semplificazioni apportate dal nuovo codice di pro­cedura alle opposizioni contro gli atti esecutivi (v. art. 617 cod. proc. civ.), si dispone .che le nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto nei confronti dell'asse­gnatario o dell'acquirente. In tal modo si conferisce al trasferimento coattivo quella stabilità, che potrebbe invece venire a mancare, qualora le nullità anzidette esplicassero i loro effetti anche sull'atto successivo, vendita od assegnazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1193 L'art. 2928 del c.c., ancora dedicato all'assegnazione, riferendosi all'ipotesi in cui oggetto di essa siano diritti di credito, stabilisce, in esclusione della figura dell'assegnazione pro soluto, che il diritto dell'assegnatario verso il debitore espropriato non si estingue che con la riscossione del credito assegnatogli. Infine, la disposizione dell'art. 2929 del c.c., la quale circoscrive l'effetto della nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, consegue, tra l'altro, dalle semplificazioni apportate dal nuovo codice di procedura in materia di opposizioni agli atti esecutivi. Tale nullità non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione col creditore procedente; gli altri creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto in seguito all'esecuzione.

Massime relative all'art. 2929 Codice Civile

Cass. civ. n. 31255/2022

In tema di processo esecutivo, ove sia tempestivamente impugnato ex art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento immobiliare (per vizi relativi al procedimento di vendita o per vizi suoi propri) e l'opposizione risulti fondata, il decreto deve essere dichiarato inefficace anche in pregiudizio dei diritti dell'aggiudicatario, nonostante sia stato trascritto, non operando il disposto dell'art. 2929 c.c., che riguarda solo gli atti esecutivi precedenti alla vendita o all'assegnazione.

Cass. civ. n. 27526/2014

La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non è applicabile alle nullità che riguardino proprio la vendita o l'assegnazione, cioè quando si tratti di vizi che direttamente le concernino ovvero ad esse obbligatoriamente prodromici. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'art. 2929 cod. civ. ad un provvedimento di assegnazione di bene mobile, dichiarato nullo per violazione dell'art. 529, secondo comma, cod. proc. civ.).

Cass. civ. n. 18312/2014

In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore.

Cass. civ. n. 21110/2012

Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.

Cass. civ. n. 18346/2010

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la norma di cui all'art. 2929 c.c., nel tutelare senza riserve l'aggiudicatario non colluso, pone un principio parallelo a quello del giudicato del processo di cognizione, cosa da precludere l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l'effettuazione della vendita o dell'assegnazione del bene e con la quale si denunzi un vizio formale verificatosi in precedenza. Ne consegue, alla luce di detto principio, che, ove il debitore esecutato impugni per cassazione la sentenza di rigetto della proposta opposizione agli atti esecutivi avverso il preavviso di rilascio dell'immobile e, nel giudizio di legittimità, l'aggiudicatario produca. ai sensi dell'art. 372 c.p.c., documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza, intervenuta in altra procedura esecutiva tra le stesse parti ma concernente il medesimo immobile, con la quale è stata respinta l'opposizione agli atti esecutivi avverso il verbale di vendita e tutti gli atti successivi, compreso il decreto di trasferimento dell'immobile, deve escludersi che, in capo al ricorrente, sussista ancora l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione.

Cass. civ. n. 13824/2010

La regola contenuta nell'art. 2929 c.c., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità).

Cass. civ. n. 21682/2009

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore del decreto con cui, a norma dell'art. 569 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, costituisce vizio incidente anche sui successivi provvedimenti di aggiudicazione e di trasferimento del bene pignorato, deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., il quale decorre dalla conoscenza legale dell'atto. La predetta nullità, ancorché anteriore alla vendita, risulta opponibile all'acquirente del bene se (come nella specie), ne difetti la terzietà rispetto alle parti del procedimento, come quando la vendita stessa sia stata disposta in favore di uno dei creditori procedenti, non trovando in tal caso applicazione la regola generale di cui all'art. 2929 c.c.

Cass. civ. n. 3531/2009

In materia di vendita e assegnazione di beni assoggettati ad esecuzione forzata, l'art. 2929 cod. civ tutela l'acquirente nel caso in cui le questioni relative all'accertamento delle ragioni dell'esecutato siano dedotte nel processo in una fase successiva all'aggiudicazione; per le fasi precedenti, invece, tale "regula iuris" si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che abbia condotto alla vendita o all'assegnazione e, cioè, all'ipotesi in cui singoli atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, debbano essere dichiarati nulli, ma non trova spazio tutte le volte in cui la nullità riguardi proprio tali due atti, ovvero quando i vizi denunciati si configurino come motivi di opposizione alla stessa esecuzione. Ne consegue che l'eventuale estinzione del procedimento esecutivo e la perdita di efficacia del pignoramento possono essere fatte valere nei confronti dell'aggiudicatario, attenendo all' "an" della procedura esecutiva e non al "quomodo".

Cass. civ. n. 5111/2006

Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita — nella specie, per essere stata disposta la delega delle operazioni ad un notaio senza la preventiva audizione del debitore esecutato — proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 2929 c.c., secondo cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente, trova applicazione in tutti i casi di nullità formali anteriori alla vendita o all'assegnazione.

Cass. civ. n. 3970/2004

Nel processo di espropriazione forzata così come nel fallimento (entrambi articolati in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima fase hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui sono stabilite le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori la cui mancanza o irregolarità vizia la nullità lo stesso atto finale che si pretende di trasferimento. Da ciò consegue l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 c.c. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché la preclusione, nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale della corrispondente fase del processo esecutivo, sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernono, si che si tratti di vizi riguardanti gli atti presupposti. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto pronunciato — su reclamo ex art. 26 legge fall. Proposto dal fallito — dal tribunale fallimentare, affinché quest'ultimo procedesse all'esame delle eccezioni di nullità dell'ordinanza di vendita di beni mobili illegittimamente ritenute precluse ai sensi dell'art. 2929 c.c.).

Cass. civ. n. 1258/2001

La disposizione di cui all'art. 2929 c.c. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore precedente), è operante solo quando la vendita sia esente da vizi formali, ben potendo sussistere vizi procedimentali tali da travolgere, per nullità derivata l'atto di trasferimento del bene all'aggiudicatario. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che la conclusione dell'atto di trasferimento ad opera del curatore fallimentare anteriormente alla proposizione del reclamo avverso il decreto del giudice delegato che aveva autorizzato la vendita a trattativa privata, di per sé determini l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto conto il decreto del tribunale che su quella contestazione aveva provveduto).

Cass. civ. n. 1639/2000

Nel procedimento di vendita con incanto, l'aggiudicazione del bene posto in vendita a soggetti che hanno offerto un prezzo di acquisto inferiore al valore dell'aggiudicazione si traduce in un vizio del provvedimento di aggiudicazione, in quanto atto finale di attività procedimentalizzata, che deve essere fatto valere con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nei termini ivi indicati. Deve, infatti, escludersi che detto vizio produca la inesistenza giuridica del provvedimento in esame con la conseguente possibilità di esperire un'azione di nullità dello stesso indipendentemente dal decorso del termine di cui al citato art. 617 c.p.c. Ed infatti, quanto alla ipotizzabilità di una nullità insanabile, nel senso di nullità che sfugga ai limiti della disciplina delle doglianze di rito, occorre distinguere tra atti che precedono le udienze sulle istanze di assegnazione o vendita ex art. 530 (nella espropriazione mobiliare) o 569 (nella espropriazione immobiliare) c.p.c.. in relazione ai quali il provvedimento che autorizza la vendita funge da preclusione alla proposizione della opposizione agli atti esecutivi; ed atti che seguono dette udienze, per i quali, quando si tratti di atti dal cui compimento dipende l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione di emettere l'atto successivo, può parlarsi di atti procedimentali veri e propri, con conseguente possibilità di propagazione del vizio dell'atto precedente a quello successivo. Peraltro, anche per tali atti, deve essere richiamato il principio dell'art. 2929 c.c., in base al quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto nei confronti degli acquirenti o degli assegnatari; sicché deve concludersi che, una volta chiuso il processo esecutivo senza che il vizio sia stato denunziato, questo non può più essere riproposto.

Cass. civ. n. 9744/1997

Poiché l'art. 2929 c.c. non esclude che la nullità di un atto esecutivo, precedente la vendita o l'assegnazione forzata, derivi dall'ingiustizia dell'esecuzione, anziché dalla violazione di norme del processo esecutivo, se il debitore esecutato, dopo la conclusione del processo esecutivo, scopre la collusione tra aggiudicatario e creditore procedente, purché la dimostri e abbia tempestivamente fatto valere il vizio dell'azione o del processo esecutivo, opponendosi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., può impugnare, con azione di nullità in via ordinaria, il decreto di trasferimento del bene (art. 586 c.p.c.) al fine di rendere opponibile all'aggiudicatario di esso (art. 586 c.p.c.) l'accoglimento di tali opposizioni.

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