(massima n. 1)
La preventiva messa in mora non avrebbe scopo al fine di legittimare la domanda di risoluzione per inadempimento quando questo è di non scarsa importanza, perché a tal fine è sufficiente il fatto obiettivo di un simile inadempimento, mentre la necessità della messa in mora può concepirsi soltanto se la domanda di risoluzione si basi su un inadempimento temporaneo, quale può essere un semplice ritardo nell'eseguire la prestazione.