(massima n. 1)
Sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito — non essendo stato accolto nel nostro ordinamento il principio secondo cui in illiquidis non fit mora — è necessario, affinché sia configurabile colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista la certezza del suo ammontare, o perché determinato dalle parti o perché facilmente determinabile in base a criteri convenzionalmente o normativamente previsti. Ne consegue che, quando la determinazione del contenuto di un'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice (fattispecie in tema di appalto), la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice.