(1)La costituzione in mora(2) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'articolo 1310(3).
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Note
(1)
Anche se la norma non disciplina la mora del creditore (1206 c.c.), si ritiene che in caso di solidarietà passiva l'effetto della costituzione si estenda agli altri debitori, poichè li favorisce, mentre in caso di solidarietà attiva si ritiene che non si trasmetta ai concreditori, poichè ad essi sfavorevole.
(2)
Si tratta della due ipotesi previste dalla legge di "mora ex re" e di "mora ex persona". La mora opera automaticamente se derivante da illecito (art. 1219, comma 2, n.1, c.c.). Invece, nelle altre ipotesi di "mora ex re", anche se la mora è automatica, sono comunque necessarie la dichiarazione del debitore di non voler eseguire l'obbligazione (art. 1219, comma 2, n. 2, c.c.) e la sua personale mancata esecuzione al domicilio del creditore alla scadenza (art. 1219, comma 2, n.3, c.c.).
(3)
L'effetto interruttivo della prescrizione (2943 c.c.) che ha la costituzione in mora si espande anche agli altri debitori in solido: quindi, vi è una scissione degli effetti della costituzione in mora.