(massima n. 1)
Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, c.p.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura quèrable dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, c.c., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, c.c. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno ; né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.