(massima n. 1)
La liquiditą del debito non č condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora", con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entitą del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/04/2018).