(massima n. 1)
Per l'atto di messa in mora, che č un atto stragiudiziale, non č richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalitā particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore.