(massima n. 1)
L'art. 1219, n. 3 c.c., che esclude la necessitā della costituzione in mora quando č scaduto il termine e la prestazione dev'essere eseguita nel domicilio del creditore, si applica soltanto quando l'adempimento non richieda alcuna collaborazione del creditore stesso. Pertanto esso non si applica (e non č dovuto il risarcimento dei danni da ritardo, se non vi sia stata costituzione in mora) quando si tratti di eseguire un contratto preliminare.