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Dello stato di figlio
Titolo VII - Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
[Aggiornato al 25/09/2024]
Dello stato di figlio
Articoli
Relazioni
Capo I - Della presunzione di paternitą
Art. 231 — Paternitą del marito
Art. 232 — Presunzione di concepimento durante il matrimonio
Art. 233 — Nascita del figlio prima dei centottanta giorni [ABROGATO]
Art. 234 — Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Art. 235 — Disconoscimento di paternitą [ABROGATO]
Sezione I - [dello stato di figlio legittimo]
Capo II - Delle prove della filiazione
Art. 236 — Atto di nascita e possesso di stato
Art. 237 — Fatti costitutivi del possesso di stato
Art. 238 — Irreclamabilitą di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita
Art. 239 — Reclamo dello stato di figlio
Art. 240 — Contestazione dello stato di figlio
Art. 241 — Prova in giudizio
Art. 242 — Principio di prova per iscritto [ABROGATO]
Art. 243 — Prova contraria [ABROGATO]
Art. 243 bis — Disconoscimento di paternitą
Capo III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
Art. 244 — Termini dell'azione di disconoscimento
Art. 245 — Sospensione del termine
Art. 246 — Trasmissibilitą dell'azione
Art. 247 — Legittimazione passiva
Art. 248 — Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilitą
Art. 249 — Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilitą.
Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Sezione I - [della filiazione naturale]
Art. 250 — Riconoscimento
Art. 251 — Autorizzazione al riconoscimento
Art. 252 — Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore
Art. 253 — Inammissibilitą del riconoscimento
Art. 254 — Forma del riconoscimento
Art. 255 — Riconoscimento di un figlio premorto
Art. 256 — Irrevocabilitą del riconoscimento
Art. 257 — Clausole limitatrici
Art. 258 — Effetti del riconoscimento
Art. 259 — Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale [ABROGATO]
Art. 260 — Poteri dei genitori [ABROGATO]
Art. 261 — Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento [ABROGATO]
Art. 262 — Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
Art. 263 — Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicitą
Art. 264 — Impugnazione da parte del figlio minore
Art. 265 — Impugnazione per violenza
Art. 266 — Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Art. 267 — Trasmissibilitą dell'azione
Art. 268 — Provvedimenti in pendenza del giudizio
Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternitą e della maternitą
Art. 269 — Dichiarazione giudiziale di paternitą e maternitą
Art. 270 — Legittimazione attiva e termine
Art. 271 — Legittimazione attiva e termine [ABROGATO]
Art. 272 — Dichiarazione giudiziale di maternitą [ABROGATO]
Art. 273 — Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
Art. 274 — Ammissibilitą dell'azione
Art. 275 — Pena in caso di inammissibilitą [ABROGATO]
Art. 276 — Legittimazione passiva
Art. 277 — Effetti della sentenza
Art. 278 — Autorizzazione all'azione
Art. 279 — Responsabilitą per il mantenimento e l'educazione
Sezione II - Della legittimazione dei figli naturali
[ABROGATO]
Art. 280 — Legittimazione [ABROGATO]
Art. 281 — Divieto di legittimazione [ABROGATO]
Art. 282 — Legittimazione dei figli premorti [ABROGATO]
Art. 283 — Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio [ABROGATO]
Art. 284 — Legittimazione per provvedimento del giudice [ABROGATO]
Art. 285 — Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori [ABROGATO]
Art. 286 — Legittimazione domandata dall'ascendente [ABROGATO]
Art. 287 — Legittimazione in base alla procura per il matrimonio [ABROGATO]
Art. 288 — Procedura [ABROGATO]
Art. 289 — Azioni esperibili dopo la legittimazione [ABROGATO]
Art. 290 — Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice [ABROGATO]
Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)