(1)Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari [102 c.p.c.] nel giudizio di disconoscimento(2).
Se una delle parti è minore o interdetta [414], l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato [390] o un maggiore inabilitato [415], l'azione è proposta contro la stessa, assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice [78 c.p.c.].
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice [78 c.p.c.].