(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
138 Nell'
art. 237 del c.c., relativo ai fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo, il nuovo testo chiarisce che i tre elementi tradizionali (nomen, tractalus, fama) devono sussistere congiuntamente perché s'abbia la prova del rapporto di filiazione. I rilievi sulle disposizioni di questa sezione, quali erano concepite nel progetto, sono stati in massima parte accolti. Non si è creduto di poter convenire nella proposta di sostituire nel capoverso dell'
art. 238 del c.c., la dizione "nessuno puo muovere controversia" all'altra "non si può contestare la legittimità", poichè quest'ultima sembra rispondere meglio, dal punto di vista terminologico, alla qualificazione dell'azione, indicata nella sezione successiva come azione di contestazione di legittimità. Parimenti è sembrata più precisa nell'
art. 241 del c.c. l'espressione "genitori ignoti", anziché quella "genitori incerti". In quest'ultimo articolo, che fissa le condizioni per l'ammissibilità della prova testimoniale in ordine all'azione di reclamo di legittimità, è stato soppresso l'accenno ai "fatti già certi", contenuto nel corrispondente art. 248 del progetto definitivo, e ciò per troncare le incertezze sorte sotto l'impero del codice del 1865.