(1)Il figlio [naturale] assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio [naturale] assume il cognome del padre(2).
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata [269 ss.], o riconosciuta [250] successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio [naturale] può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre(3).
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice(4) decide circa l'assunzione del cognome del genitore [51](5), previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Note
(1)
Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Nel vigore del regime precedente alla legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975 n. 151, il riconoscimento effettuato dal padre comportava automaticamente l'acquisto del suo cognome da parte del figlio riconosciuto. Ora, invece, il figlio assume automaticamente il cognome del padre solo nel caso in cui sia stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.
(2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".
(3)
L'acquisto del cognome è un effetto legale e indisponibile del riconoscimento, non potendo venire escluso da alcuna clausola. Non è stata prevista analoga disposizione per il caso in cui il primo riconoscimento venga effettuato da parte del padre: qualora successivamente si verifichi il riconoscimento da parte della madre, non è prevista la possibilità di aggiungere il cognome di lei al cognome paterno, precedentemente acquisito.
(4)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 297 del 23 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale (tale è il tenore dell'art. 95, co. III del d.P.R. n. 396/2000).
(5)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 286/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; e ha dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.