Cass. civ. n. 27560/2021
In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in costanza di matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia "erga omnes", non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, e - pur non essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta - in qualità di "altro genitore", può comunque chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell'interesse del presunto figlio infraquattordicenne.
Cass. civ. n. 1749/1974
L'art. 240 c.c. rafforza la presunzione di legittimità che l'art. 238 c.c. ricollega al possesso di stato conforme all'atto di nascita, nel senso che detta presunzione debba rimanere ferma anche se manchi la prova della celebrazione del matrimonio dei genitori, ma non impedisce, a chiunque vi abbia interesse, di dimostrare che quel matrimonio non fu celebrato o non conseguì o ha perduto effetti civili. Detto art. 240 non trova, pertanto, applicazione nel caso in cui risulti che i genitori di colui della cui legittimità si discute erano uniti da matrimonio puramente religioso.