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Articolo 275 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Pena in caso di inammissibilitą

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 275 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 118 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

[Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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