(1)Il riconoscimento del figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento [1 comma 2], davanti ad un ufficiale dello stato civile [o davanti al giudice tutelare](2) [344] o in un atto pubblico(3) o in un testamento(4), qualunque sia la forma di questo(5).
[La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice 284 o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento 285 importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.](6)
Note
(1)
L'articolo è stato dapprima sostituito con la riforma del diritto di famiglia, ad opera della L. 19 maggio 1975 n. 151 (tramite l'art. 106); in seguito modificato dall'art. 138 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51; l'attuale formulazione è stata raggiunta con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
Le parole riportate in parentesi sono state soppresse dall'art. 138 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico.
(3)
Tale forma ovviamente dovrà provenire da un notaio o altro pubblico ufficiale munito dei poteri dell'ufficiale di stato civile.
(4)
Il riconoscimento operato mediante testamento avrà effetto dall'apertura della successione, e quindi dalla morte del testatore; momento da cui decorre il potere di impugnativa dello stesso riconoscimento (e non di tutto l'atto
mortis causa).
(5)
Il riconoscimento del nascituro da parte paterna, a differenza di quello effettuato dalla madre, deve contenere l'indicazione di quest'ultima. Esso è quindi subordinato al previo riconoscimento materno, come peraltro confermato dalle disposizioni in tema di stato civile. Nello specifico, gli artt. 42 e ss. del D.P.R 396/2000 specificano i requisiti e le forme per il riconoscimento di figlio naturale, e richiedono il nulla osta al riconoscimento da esibire all'ufficiale dello stato civile. Qualora il riconoscimento venga fatto con atto distinto e posteriore alla nascita avvenuta in altro Comune, l'ufficiale dello stato civile dovrà acquisire direttamente la relativa documentazione. Infine, la dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale deve essere annotata nell'atto di nascita.
(6)
Comma abrogato dal D. lgs 28 dicembre 2013 n. 154.