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Articolo 259 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 259 Codice Civile

Articolo abrogato all'art. 109 della L. 19 maggio 1975, n. 151.

[Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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