(1)Qualora il figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice [disp. att. 38], valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale(2).
L'eventuale inserimento del figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [38] qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi [30 Cost.], nonché dell'altro genitore [naturale](3) che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis]. In questo caso il giudice [38 att.] stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.
Qualora il figlio [naturale] sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia [legittima] è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio [naturale].
È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore [naturale] che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis].
In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.