(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
148 E' stato ritenuto eccessivamente breve il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, previsto dall'art. 278 del progetto definitivo, per esercitare l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità; ma, pur chiedendosene il prolungamento ad anni tre, si è suggerito di stabilire il termine di un anno per l'ipotesi in cui il genitore fosse morto. E' sembrato preferibile stabilire 11 termine di due anni, senza peraltro adottare un diverso criterio secondo che il genitore sia, o non, in vita, poiché l'esigenza di limitare nel tempo l'esperibilità dell'azione di ricerca resta identica in entrambi i casi. Si è creduto poi superfluo stabilire esplicitamente che l'azione deve essere promossa dai discendenti legittimi del figlio nello stesso termine stabilito per il genitore. Nell'art. 279 del progetto sono stati aggiunti due commi tendenti a risolvere il problema della legittimazione attiva dell'azione per la dichiarazione di maternità naturale, problema vivamente dibattuto per il vecchio codice e che l'articolo 271 risolve per la ipotesi parallela relativa all'azione per la dichiarazione di paternità naturale. Si è ritenuto opportuno ammettere, in armonia al sistema accolto dall'art. 271, a esperire l'azione solo il figlio e in sua mancanza i discendenti legittimi, ma si è creduto opportuno dichiarare tale azione imprescrittibile nei riguardi del figlio, non essendo conveniente condizionare la ricerca della maternità agli stessi rigorosi limiti di tempo cui deve necessariamente essere subordinata la ricerca della paternità.
149 E' rimasto immutato il primo comma dell'art. 281 del progetto definitivo. Al riguardo era stato richiesto un maggior rigore nel giudizio di ammissibilità dell'azione, esigendosi espressamente il concorso di indizi gravi, precisi e concordanti o l'esistenza di un principio di prova per iscritto. Ma di fronte alla formula, che richiede il concorso di indizi tali da fare apparire giustificata l'azione, è sembrata superflua ogni specificazione.