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Articolo 251 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Autorizzazione al riconoscimento

Dispositivo dell'art. 251 Codice Civile

(1)Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità [78] in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio(2).

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice(3).

Note

(1) Il testo precedente alla riforma operata con L. 219/2012 era così formulato:
"Art. 251. Riconoscimento di figli incestuosi.
I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l’affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio"
.
(2) Con la riforma si è estesa la possibilità di riconoscimento anche dei figli cosiddetti (con formula dispregiativa) "incestuosi", prima dichiarati irriconoscibili e quindi portati ad espiare colpe altrui (dei genitori che avessero violato il divieto di incesto, consci -quindi in mala fede- del vincolo di parentela).
(3) Le parole: "tribunale per i minorenni" sono state sostituite dalle seguenti: "giudice" con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Ratio Legis

La disciplina del riconoscimento della filiazione naturale è stata ulteriormente modificata, adeguandosi progressivamente verso la parificazione totale tra i figli legittimi ed i naturali, in linea con il comma III dell'art. 30 Cost.. Si rileva, inoltre, che la ratio di eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio ha subito una svolta con le recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali di cui alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 17 dicembre 2012.
Sino al 2012, invece, vigeva il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi poichè frutto di una situazione ritenuta contraria alla morale pubblica, talvolta punita anche penalmente (art. 564 del c.p.): si finiva così col connotare e segnare negativamente i figli, per una mancanza di "naturale riserbo" (così Trabucchi) dei genitori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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