(1)In nessun caso(2) è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio [legittimo o legittimato] in cui la persona si trova [231 ss.].
Note
(1)
L'articolo è stato così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
Il tenore tranciante del dispositivo della norma in esame delinea l'unico odierno limite al riconoscimento, ossia il contrasto di stati.