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Articolo 253 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Inammissibilità del riconoscimento

Dispositivo dell'art. 253 Codice Civile

(1)In nessun caso(2) è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio [legittimo o legittimato] in cui la persona si trova [231 ss.].

Note

(1) L'articolo è stato così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Il tenore tranciante del dispositivo della norma in esame delinea l'unico odierno limite al riconoscimento, ossia il contrasto di stati.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 253 Codice Civile

Cass. civ. n. 17392/2018

Tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico con la conseguenza che. in pendenza del primo giudizio, il secondo, ex art. 295 c.p.c., deve essere sospeso, coerentemente con l'art. 253 c.c..

Cass. civ. n. 15990/2013

Il figlio non può far valere le proprie ragioni ereditarie nei confronti dei beni della successione del padre naturale, in presenza di una sentenza di accoglimento dell'azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo altrui, su questa non è ancora passata in giudicato e non è idonea, quindi, a superare la permanenza del contrasto tra "status" che, ai sensi dell'art. 253 c.c., determina l'inammissibilità di ogni pretesa fondata sulla filiazione naturale.

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