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Articolo 241 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Prova in giudizio

Dispositivo dell'art. 241 Codice Civile

(1)Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato [236], [o quando il figlio fu scritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti], la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo [col mezzo di testimoni].

[Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.](1)

Note

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Ratio Legis


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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