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Articolo 274 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Ammissibilità dell'azione

Dispositivo dell'art. 274 Codice Civile

(1)L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze(2) tali da farla apparire giustificata [279](3).

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato [737 c.p.c.], su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio [739 c.p.c.].

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace [414], nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 23 novembre 1971 n. 1047. In seguito si è avuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza Corte cost. n. 50 del 10 febbraio 2006: si è precisato che lo scopo della formulazione del 1942 era quello di scoraggiare iniziative con finalità solo ricattatorie, ed era quindi previsto un preventivo giudizio di delibazione sull'ammissibilità dell'azione, da svolgersi in camera di consiglio, senza pubblicità ed avente fine con decreto non reclamabile. Anche a seguito della riforma del 1975, la norma limitava il diritto dei figli all'accertamento della paternità senza più salvaguardare le esigenze del preteso genitore, ed era solamente idonea a favorire istanze dilatorie, nonché in contraso con l'esercizio del diritto all'azione di cui all'art. 24 Cost..
(2) L'attuale dispositivo precisa che debbano sussistere "specifiche circostanze" per l'ammissibilità dell'azione, mentre il testo originario prevedeva "indizi": gli elementi devono comunque sottolineare la non manifesta infondatezza della domanda.
(3) La Corte costituzionale con la sentenza n. 341 del 20 luglio 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma I dell'art. 274 "nella parte in cui, se si tratta di minore che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio": si sono così tutelati l'interesse del minore e la parità di trattamento rispetto al disposto dell'art. 250.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 274 Codice Civile

Cass. civ. n. 28330/2020

Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale - prima della sua dichiarazione di incostituzionalità per effetto di Corte cost. n. 50 del 2006 - e quello successivo di merito, pur essendo tra loro collegati risultano del tutto autonomi, sicché definito il procedimento di ammissibilità a seguito dell'irrevocabilità acquisita dal relativo provvedimento, l'azione introduttiva del giudizio di cognizione piena non è soggetta ad un termine perentorio per la riassunzione, ma soltanto alle condizioni ed ai termini posti dal codice civile.

Cass. civ. n. 16356/2018

Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità, ai sensi dell'art. 269 c.c., la contrarietà all'interesse del minore sussiste solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre che sarebbe tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero della prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale, risultanti da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre. Ne consegue che, in mancanza di tali elementi, l'interesse del minore all'accertamento della paternità deve essere ritenuto di regola sussistente, avuto riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione giuridica in conseguenza degli obblighi che ne derivano in capo al genitore, senza che rilevino, al fine di escludere la ricorrenza dell'interesse del minore, l'attuale mancanza di rapporti affettivi con il genitore e la possibilità futura di instaurarli o, ancora, le normali difficoltà di adattamento psicologico conseguenti al nuovo "status", oppure le intenzioni manifestate dal presunto genitore di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti la responsabilità genitoriale.

Cass. civ. n. 1573/2009

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, qualora la compatibilità genetica tra l'attore e l'asserito genitore abbia costituito oggetto di un accertamento tecnico preventivo svoltosi in assenza di contraddittorio per mancata notificazione del ricorso al convenuto, la mancata proposizione dell'eccezione di nullità nel procedimento in camera di consiglio volto alla dichiarazione di ammissibilità dell'azione comporta la sanatoria del vizio, rendendo utilizzabile la relazione del c.t.u. anche nel successivo giudizio ordinario, senza che assuma alcun rilievo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., intervenuta prima della decisione, in quanto, avuto riguardo all'autonomia delle due fasi in cui si articola il processo, il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione del decreto che conclude la prima fase comporta l'esaurimento del relativo rapporto, escludendo l'operatività dell'effetto retroattivo della dichiarazione di incostituzionalità.

Cass. civ. n. 5051/2007

A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 c.c. (Corte cost. n. 50 del 2006), che prevedeva il preliminare giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale, deve dichiararsi l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla corte di appello sul reclamo avverso il decreto emesso dal tribunale ai sensi della predetta norma, atteso che l'esclusione dall'ordinamento, con efficacia ex tunc (salvi i rapporti esauriti), del procedimento di ammissibilità da essa previsto, comporta che l'azione per la dichiarazione della paternità naturale va ora proposta direttamente al giudice di merito secondo le regole ordinarie; sicché resta eliminato in radice l'oggetto del contrasto tra le parti, con il conseguente venir meno della necessità della decisione giudiziale sulle questioni proposte (in sede di mera delibazione ai fini dell'accertamento dell'utilità di un giudizio di merito) e, quindi, con perdita di efficacia dei provvedimenti emessi nelle more del detto procedimento preliminare, non esistendo più la norma che prevedeva tale procedimento e la statuizione cui esso era finalizzato. Tale conseguenza, peraltro, non si verifica (con conseguente necessità di esame dei motivi del ricorso per cassazione) nelle ipotesi in cui, anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale — i cui effetti trovano un limite con riguardo ai rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato, o per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità — in cui si sia già verificato l'effetto preclusivo del decreto di inammissibilità del ricorso presentato ex art. 274 c.c., divenuto definitivo per non essere stato impugnato ai sensi dell'art. 739, primo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 11476/2006

In tema di azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, per effetto della declaratoria di incostituzionalità (Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2006) dell'art. 274 c.c., e della conseguente soppressione dall'ordinamento del preliminare giudizio di delibazione in ordine all'ammissibilità dell'azione, la domanda va ora proposta direttamente al giudice di merito e deve dichiararsi inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al venir meno delle ragioni della lite, il ricorso proposto in sede di legittimità contro il decreto emesso dalla Corte d'appello nel procedimento preliminare.

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