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Articolo 272 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Dichiarazione giudiziale di maternitą

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 272 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 115 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

[La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 269.

Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

L'azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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