La filiazione [legittima](1) si prova con l'atto di nascita [452] iscritto nei registri dello stato civile [238, 451](2).
Basta, in mancanza di questo titolo(3), il possesso continuo dello stato [131] di figlio [legittimo](1).
Note
(1)
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha eliminato ogni riferimento alla filiazione legittima.
(2)
La pretesa andrà fondata sull'atto di nascita di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 396/2000 od, in alternativa, sul possesso di stato di figlio legittimo; per operarne una contestazione dovrà interporsi apposito procedimento giudiziale.
(3)
L'atto di nascita ha valore di prova legale della legittimità del figlio, con riguardo alla maternità ed al matrimonio; in mancanza dell'atto di nascita (per perdita, distruzione o alterazione dell'atto, ed anche per fattori soggettivi quale l'incertezza dell'interessato sull'esistenza dell'atto), sarà sufficiente la situazione di fatto che faccia ritenere l'esistenza di un rapporto di filiazione legittima.