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Articolo 236 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 06/02/2025]

Atto di nascita e possesso di stato

Dispositivo dell'art. 236 Codice Civile

La filiazione [legittima](1) si prova con l'atto di nascita [452] iscritto nei registri dello stato civile [238, 451](2).

Basta, in mancanza di questo titolo(3), il possesso continuo dello stato [131] di figlio [legittimo](1).

Note

(1) Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha eliminato ogni riferimento alla filiazione legittima.
(2) La pretesa andrà fondata sull'atto di nascita di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 396/2000 od, in alternativa, sul possesso di stato di figlio legittimo; per operarne una contestazione dovrà interporsi apposito procedimento giudiziale.
(3) L'atto di nascita ha valore di prova legale della legittimità del figlio, con riguardo alla maternità ed al matrimonio; in mancanza dell'atto di nascita (per perdita, distruzione o alterazione dell'atto, ed anche per fattori soggettivi quale l'incertezza dell'interessato sull'esistenza dell'atto), sarà sufficiente la situazione di fatto che faccia ritenere l'esistenza di un rapporto di filiazione legittima.

Brocardi

Nomen, tractatus, fama

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 236 Codice Civile

Cass. civ. n. 14194/2024

In tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, l'accertamento del rapporto di filiazione derivante dalla discendenza da cittadino emigrato in Brasile è regolato, ai sensi degli artt. 33 e 35 della l. n. 218 del 1995, non dalla legge brasiliana, ma da quella italiana, connotata da un favor per il riconoscimento dello stato di figlio, che, in caso di interruzioni nella linea di discendenza per la mancanza dell'atto di nascita, può essere provato, ai sensi degli artt. 236 e 237 c.c., in base al possesso continuo di stato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, a fronte di un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, non aveva valutato, sebbene teoricamente idoneo a provare il possesso continuativo dello stato di figlio, quanto documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio circa la nascita del figlio e, successivamente, nel certificato di morte, ove era stato attestato che quest'ultimo era figlio legittimo).

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