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Articolo 236 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Atto di nascita e possesso di stato

Dispositivo dell'art. 236 Codice Civile

La filiazione [legittima](1) si prova con l'atto di nascita [452] iscritto nei registri dello stato civile [238, 451](2).

Basta, in mancanza di questo titolo(3), il possesso continuo dello stato [131] di figlio [legittimo](1).

Note

(1) Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha eliminato ogni riferimento alla filiazione legittima.
(2) La pretesa andrà fondata sull'atto di nascita di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 396/2000 od, in alternativa, sul possesso di stato di figlio legittimo; per operarne una contestazione dovrà interporsi apposito procedimento giudiziale.
(3) L'atto di nascita ha valore di prova legale della legittimità del figlio, con riguardo alla maternità ed al matrimonio; in mancanza dell'atto di nascita (per perdita, distruzione o alterazione dell'atto, ed anche per fattori soggettivi quale l'incertezza dell'interessato sull'esistenza dell'atto), sarà sufficiente la situazione di fatto che faccia ritenere l'esistenza di un rapporto di filiazione legittima.

Brocardi

Nomen, tractatus, fama

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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