Cassazione civile Sez. V sentenza n. 26496 del 11 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni in fondo, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agente procede, era a conoscenza di tale estraneità. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/05/2018)

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