(massima n. 1)
Grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilitą al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessitą familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.