(massima n. 1)
L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale č consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari; l'accertamento relativo alla riconducibilitā dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimitā solo per vizio di motivazione.